PRIVACY,
MISURE MINIME E D.P.S.
Prorogati i termini al 31 dicembre 2005.
Il Testo Unico sulla Privacy cambia profondamente il quadro
delle misure di sicurezza che devono essere adottate nel
trattamento dei dati personali.
Proprio in relazione alla
complessità' delle nuove misure minime di sicurezza imposte,
E' stato concesso ai soggetti cha trattano dati personali
una proroga per la loro adozione:
per tutti i soggetti,
il termine ultimo per adottare le nuove misure minime
diventa il 31 Dicembre 2005 (invece del
30 giugno 2004).
Il termine nuove misure minime va cosi inteso:
nel solo caso in
cui si possiedano strumenti elettronici tecnicamente
inadeguati, viene differito al 31marzo 2006 (in
precedenza era il 31 dicembre 2004) il termine ultimo
entro cui si devono adottare le nuove misure minime.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza
Con il nuovo codice, l'obbligo di redigere il Documento
Programmatico sulla Sicurezza viene generalizzato a tutti
i casi in cui si trattino dati sensibili (quelli idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o i altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
lo stato di salute e la vita sessuale) o giudiziari (quelli
idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato) con l'utilizzo di
strumenti elettronici.
Viene inoltre fissato un termino generale, il
31 marzo di ogni anno, per l'aggiornamento periodico
di tale documento. Il termine ultimo entro cui redigere
il Dps per l'anno 2005 e' stato invece spostato al 31
dicembre 2005.
Una novità di ordine assoluto
e' prevista dal punto 26 del disciplinare
tecnico, ai sensi del quale il titolare riferisce, nella
relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio,
se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del
Dps. Tale disposizione e' finalizzata a
rafforzare l'obbligo di redigere ed aggiornare il Dps.
Per i soggetti che non sono invece tenuti a redigerlo,
poiche' non trattano dati sensibili o giudiziari con l'utilizzo
di strumenti elettronici, e' opportuno che nelle relazione
accompagnatoria al bilancio di esercizio attestino comunque
di non essere tenuti alla redazione del Dps, in quanto
non trattano dati sensibili o giudiziari con strumenti
elettronici.
Il documento deve essere redatto dal titolare del trattamento,
anche attraverso un responsabile per la sicurezza. In
questo caso il titolare e' comunque tenuto in prima persona
ad assumersi le responsabilità inerenti la sicurezza privacy,
ivi incluse quelle legate alla redazione del documento
sulla sicurezza, ed alla corretta realizzazione e gestione
delle misure in esso descritte. L'onere di firmare il
documento, assumendo le relative responsabilità, sarà'
percio' a carico sia del titolare che del responsabile.
Nell'ipotesi in cui la redazione sia affidata ad un soggetto
esterno, nominato responsabile per la sicurezza, troveranno
inoltre applicazione le previsioni del punto 25 del disciplinar
tecnico, per cui il soggetto esterno dovrà attestare la
conformità del documento redatto, alle disposizioni del
disciplinare tecnico stesso.
Un ulteriore aspetto concerne l'opportunità di attribuire
al Dps data certa. Per ottenerla si puo' ricorrere
a:
- autoprestazione presso gli uffici postali, con apposizione
del timbro sul documento;
- per le amministrazioni pubbliche, adozione di una delibera
di cui sia certa la data;
- apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti
informatici;
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione
di un verbale presso un notaio;
- registrazione o produzione di un documento presso un
pubblico ufficio.
Si ricorda infine che il Dps non
deve essere inviato al Garante, ma deve essere tenuto
negli uffici del titolare, per esibirlo in caso di eventuali
richieste da parte delle Autorità.
Ambito applicativo
Devono adeguarsi tutti
i soggetti che trattano dati personali: aziende, professionisti,
cooperative, associazioni, P.A., scuole, comuni, ospedali,
enti pubblici (ovvero chiunque tratti dati personali di
clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti,
colleghi, soci, associati e quanto altro).
Per "trattamento" deve intendersi qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati
Per "dato personale" si deve intendere qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
Le nuove disposizioni si applicano a tutto il territorio
dello stato, anche da parte di soggetti extra-europei,
salvo non si tratti di mero transito sul territorio dello
stato.
Le misure minime di sicurezza (Allegato
B)
Il trattamento di
dati personali effettuato con strumenti elettronici e'
consentito solamente se sono adottate alcune misure minime
di sicurezza tra cui:
autenticazione
informatica;
adozione
di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
aggiornamento
periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
protezione
degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati
programmi informatici;
adozione
di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
tenuta
di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
adozione
di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Pesantissime
le sanzioni
sanzioni penali da un minimo
di due mesi ad un massimo di tre anni
sanzioni amministrative fino a 120.000
euro
risarcimento del danno provocato,
compreso il risarcimento del danno morale arrecato.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci,
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