IL
NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI.
Come
e'
noto,
la
legge
109/1994
sin
dalla
sua
prima
versione
ha
fissato
il
termine
finale
del
vecchio
sistema
di
qualificazione
affidato
all'Albo
Nazionale
Costruttori.
Dopo
le
modifiche
e
le
correzioni
apportate
dal
Decreto
Legge
101/95
convertito
con
legge
216/95
(c.d."Merloni
bis")
e
dalla
Legge
415/98
(c.d."merloni
Ter"),
la
disciplina
attualmente
vigente
in
materia
(dal
1°
gennaio
2000)
prevede
il
nuovo
sistema
di
qualificazione,
le
cui
linee
essenziali
si
articolano
nel
modo
seguente:
a)
La
qualificazione
delle
imprese
esecutrici
di
lavori
pubblici
e'
subordinata:
a1.
Al
possesso
di
requisiti
di
ordine
generale
nonche'
tecnico
organizzativi
ed
economici
e
finanziari
conformi
alle
norme
comunitarie
(rif.
Art.
17
e
18
del
Regolamento
34/2000)
a2.
Al
possesso
in
via
tra
loro
alternativa
della:
Certificazione
del
Sistema
Qualità
ISO
9000
Dichiarazione
della
presenza
di
elementi
significativi
e
tra
loro
correlati
del
Sistema
Qualità.
L'alternativa
delle
due
possibilità
e'
condizionata
alle
classifiche
di
importo
degli
appalti
per
le
quali
l'impresa
chiede
di
essere
attestata.
La
Certificazione
o
la
Dichiarazione
di
cui
sopra
viene
rilasciata,
quando
espletato
il
relativo
iter,
da
Organismi
di
Certificazione
accreditati
secondo
le
norme
europee
UNI
CEI
EN
45000.
a3.
L'obbligatorietà
di
possedere
la
certificazione
di
qualità,
o
in
alternativa
-
secondo
la
tipologia
dei
lavori
o
l'oggetto
dei
contratti
-
la
dichiarazione
della
presenza
degli
elementi
del
Sistema.
Qualità
e'
l'obiettivo
cui
deve
giungersi
con
una
gradualità
di
durata
quinquennale
a4.
Il
sistema
di
qualificazione
e'
attuato
da
organismi
di
diritto
privato,
soggetti
di
autorizzazione
e
sottoposti
al
controllo
da
parte
dell'Autorità
di
Vigilanza
sui
lavori
pubblici,
con
decisa
innovazione
rispetto
alla
precedente
normativa
che
era
incentrata
su
una
concezione
pubblica
statuale
qualificazione.
a5.
La
qualificazione
delle
imprese
e'
obbligatoria
per
gli
appalti
di
valore
superiore
ai
150.000
ECU,
ed
e'
modellata
in
rapporto
alle
tipologie
e
all'importo
dei
lavori,
con
una
impostazione
dunque
che
si
pone
in
linea
di
continuità
-
ad
eccezione
del
limite
di
valore
-
con
la
disciplina
sin
qui
applicata,
che
come
e'
noto
prevede
una
configurazione
basata
su
categorie
di
lavori
e
classifiche
di
importo.
a6.
Contestualmente
all'entrata
in
vigore
del
nuovo
sistema
(1°
gennaio
2000),
viene
disposta
l'abrogazione
della
legge
57/1962
che
regola
la
qualificazione
attraverso
l'albo
Nazionale
dei
Costruttori.
Domande
e
risposte.
Premessa
a
questo
gruppo
di
domande/risposte:
la
problematica
oggetto
dei
quesiti
e'
relativa
alle
imprese
di
costruzione
e
non
alle
società
di
ingegneria/studi
di
progettazione.
Cio'
detto,
non
esistono
preclusioni
a
rispondere
e
le
risposte
possibili
sono
le
seguenti:
1)
E'
fatto
obbligo
alle
aziende
che
intendono
qualificarsi
presso
una
SOA
a
qualsiasi
categoria,
purche'
di
importo
superiore
a
150.000
euro,
possedere
certificazione
di
sistema
qualità
UNI
EN
ISO
9000?
L'obbligo
diverrà
effettivo,
per
tutte
le
imprese
di
costruzione,
con
le
scadenze
previste
nell'allegato
B
al
DPR
34/2000
(si
veda
la
successiva
risposta
al
quesito
6)
2)
Si
puo',
quindi,
ottenere
la
qualificazione
di
una
SOA
solo
fornendo
dichiarazione
della
presenza
di
elementi
significativi
del
sistema
qualità?
Anche
per
la
dichiarazione
relativa
agli
elementi
di
sistema
qualità
l'obbligo
per
le
imprese
di
costruzione
diverrà
effettivo
con
le
scadenze
previste
nell'allegato
B
al
DPR
34/2000
(si
veda
anche
la
risposta
al
quesito
6).
Prima
di
tale
scadenza
la
qualificazione
da
parte
della
SOA
puo'
essere
ottenuta
anche
in
assenza
di
qualsiasi
attestazione
(certificazione
ISO
9000
ovvero
dichiarazione
della
presenza
di
elementi
di
sistema
qualità)
relativa
al
sistema
qualità
dell'impresa.
La
SOA
dovrebbe
limitarsi
a
riportare,
nel
certificato
di
qualificazione,
le
eventuali
attestazioni
(certificazione/dichiarazione)
relative
al
sistema
qualità
in
possesso
dell'impresa
alla
data.
3)
E'
la
SOA
che
stabilisce
che
gli
elementi
significativi
di
un
sistema
qualità
siano
sufficienti
per
ottenere
la
qualificazione?
NO:
l'attestazione
della
presenza
di
elementi
significativi
e
congruenti
di
Sistema
Qualità
(conformi
all'allegato
C
al
DPR
34/2000)
deve
essere
rilasciata
da
un
ente
terzo
già
accreditato
dal
SINCERT
(nel
rispetto
della
norma
EN
45012)
alla
certificazione
di
sistemi
qualità
ISO
9000
4)
Puo'
l'ente
appaltante
richiedere
alle
imprese
partecipanti
ad
una
gara
di
fornire
obbligatoriamente
il
certificato
di
qualità?
Questa
facoltà
e'
funzione
della
tipologia
di
appalto
presa
in
considerazione:
-
per
tutti
gli
appalti
di
lavori
pubblici
che
ricadono
nell'ambito
di
applicazione
della
legge
109/1994
(la
cosiddetta
Merloni)
le
stazioni
appaltanti
possono/debbono
richiedere
la
certificazione
del
sistema
qualità,
ovvero
l'attestazione
della
presenza
di
elementi
del
sistema
qualità,
solo
nel
rispetto
delle
scadenze
previste
dalla
stessa
legge
(si
veda
anche
la
risposta
al
quesito
6).
Prima
di
tali
scadenze
non
può
essere
effettuata
nessuna
richiesta
di
certificazione
di
qualità.
-
Per
gli
appalti
di
servizi
(inclusa
la
progettazione)
e
per
gli
appalti
nei
cosiddetti
settori
esclusi
tale
facoltà
esiste
già
oggi
poiche'
esplicitamente
prevista
dalle
direttive
europee
(già
recepite
nel
nostro
ordinamento)
che
regolano
tali
settori
5)
L'impresa
che
intende
qualificarsi
puo'
attivare
e
certificare
un
sistema
di
qualità
successivamente
all'ottenimento
della
qualificazione?
Ovviamente
SI:
l'impresa
di
costruzioni
che
si
sia
certificata
ISO
9000
in
data
successiva
al
rilascio
del
certificato
di
qualificazione
da
parte
di
una
SOA
potrà
chiedere
alla
stessa
SOA
l'integrazione
del
certificato.
6)
Diventerà
obbligatorio
possedere
il
certificato
di
qualità?
E
se
si
entro
quale
anno?
Il
DPR
n.34
del
25.1.2000
prevede
che
le
imprese
esecutrici
a
qualsiasi
titolo
di
lavori
pubblici
di
importo
superiore
a
500.000
Ecu
debbano
possedere
certificazione
del
proprio
sistema
qualità
ISO
9000
ovvero
dichiarazione
della
presenza
di
elementi
significativi
e
congruenti
di
sistema
qualità
(con
i
contenuti
descritti
nell'allegato
C
allo
stesso
DPR)
con
le
scadenze
previste
nell'allegato
B
allo
stesso
DPR.
Il
citato
allegato
B
al
DPR
chiarisce
che
la
presenza
di
elementi
di
sistema
qualità
diverrà
obbligatoria,
per
importi
superiori
ai
10
miliardi
di
lire,
solo
a
partire
dal
1°
gennaio
2002,
mentre
la
certificazione
del
sistema
qualità
diverrà
obbligatoria,
per
importi
superiori
ai
30
miliardi
di
lire,
solo
a
partire
dal
1°
gennaio
2003.
Dopo
un
transitorio
di
tre
anni,
la
certificazione
del
sistema
qualità
risulterà
obbligatoria,
per
tutti
gli
importi
superiori
ai
500.000
Ecu,
a
partire
dal
1°
gennaio
2005.
Esistono
dichiarazioni
del
Sottosegretario
Bargone
che,
al
momento
della
promulgazione
del
DPR
34/2000,
ha
impegnato
il
Governo
a
riesaminare
il
vincolo
dell'obbligatorietà,
sostituendolo
con
un
sistema
premiante
per
le
imprese
certificate.
7)
Qual
e'
il
costo
medio
che
l'azienda
dovrà
affrontare
per
ottenere
la
qualificazione
SOA
e
quanto
per
la
certificazione
e
per
mantenerle
nel
tempo?
Il
costo
della
qualificazione
SOA
e'
regolato
dal
DPR
34/2000
in
termini
di
tariffa
minima.
Il
costo
della
certificazione
ISO
9000
e
del
successivo
mantenimento
della
stessa
e'
sostanzialmente
in
regime
di
libero
mercato
fra
i
diversi
enti
di
certificazione
(vincolati
dal
SINCERT
solo
ad
applicare
le
stesse
tariffe
a
tutti
i
clienti
dell'ente,
per
garantire
imparzialità
di
comportamento).
In
entrambi
i
casi,
il
costo
e'
parametrato
alle
dimensioni
imprenditoriali
dell'azienda,
utilizzando
come
parametri
il
giro
d'affari,
il
numero
di
dipendenti
della
Società
e
il
numero
di
siti
produttivi
da
esaminare.